Caselle in Pittari: Avviso di avvio sistema videosorveglianza per abbandono rifiuti. Si comunica alla cittadinanza, che a causa del verificarsi di continui fenomeni di abbandono di rifiuti solidi urbani, soprattutto in prossimità delle campane per la raccolta del vetro, ma anche in altri luoghi del paese, si è attivato un sistema di videosorveglianza specificatamente dedicato alla soluzione di tale problematica, pertanto le aree oggetto del verificarsi dei fenomeni di abbandono verranno sistematicamente sottoposte ad attività di videosorveglianza finalizzata all’individuazione dei responsabili. La materia inerente la gestione dei rifiuti è Normata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), tale legge all’articolo 192 E 255 dispone testualmente: Art.192. Divieto di abbandono 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Art. 255. Abbandono di rifiuti Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Si fa presente che depositare rifiuti su tutto il territorio comunale, anche se in prossimita' di aree destinate alla raccolta di rifiuti particolari (campane per il vetro, cassoni per gli indumenti, cassonetti per medicinali ecc), nonche' lasciare fuori sacchetti di rifiuti non conformi al piano di raccolta comunicato dal comune, nonche' eseguire una differenziazione non corretta dei rifiuti che costringe gli operatori a non ritirare i sacchetti costituisce di fatto abbandono di rifiuti assoggettati alla normativa sopra richiamata. Nella consapevolezza che la partecipazione responsabile da parte di tutti i cittadini nella gestione dei rifiuti solidi urbani costituisce elemento imprescindibile per ottimizzare il servizio e ridurne i costi, ritenendo che il mantenimento di un elevato livello di decoro urbano sia un indicatore di civilta' e di senso civico dell'intera comunita', si confida nella piu' ampia collaborazione affinche' le disfunzioni riscontrate possano essere limitate e risolte definitvamente. (Comune di Caselle in Pittari - Il Sindaco dott. Maurizio Tancredi)
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