Policastro Bussentino- I Carabinieri, dopo indagini durate circa tre settimane ed acquisizioni di diverse testimonianze, hanno denunciato sette persone, tutte residenti nel comune di Santa Marina, per le aggressioni contro quattro cittadini di nazionalità bulgara avvenute nelle ore notturne tra l'otto e il nove aprile (tra le giornate di Pasqua e pasquetta 2012). Le sette persone, con un'età compresa tra i 23 e i 39 anni, denunciate all'Autorità Giudiziaria dovranno rispondere dei reati di lesioni personali in concorso. Dopo i numerosi furti in appartamento avvenuti nel territorio comunale di Santa Marina, in particolare nella frazione Policastro e nei comuni limitrofi, alcuni residenti avevano deciso di istituire delle ronde notturne per controllare il territorio mentre cresceva il malcontento e la rabbia nella popolazione per il moltiplicarsi di episodi di microdelinquenza puniti in maniera non adeguata dalle normative vigenti. La situazione è precipitata e si è passati alla violenza. Tutto questo mentre i Carabinieri, nell'opera di prevenzione e repressione dei crimini, aumentavano gli sforzi intensificando i controlli nelle ore notturne in tutto il Golfo di Policastro ottenendo buoni risultati anche in numerose operazioni antidroga.
Ma la legislazione vigente come regolamenta le "ronde" ?
È entrato in vigore sabato 8 agosto 2009, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il regolamento del Ministero dell'Interno per le cosiddette ronde. Il decreto riguarda la «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalitá di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, numero 94». Le associazioni di volontari dovranno essere registrate in un albo istituito presso le prefetture e composte da un numero massimo di tre persone con più di 18 anni (ma il caporonda dovrà averne almeno 25). Tra i requisiti dei volontari, l'assenza di denunce o condanne, la non aderenza a movimenti, associazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E non si dovrà essere daltonici. Il decreto ministeriale prescrive anche i requisiti per l'abbigliamento. Per prestare la loro opera, gli osservatori volontari dovranno aver superato un corso di formazione organizzato dalle Regioni o dagli Enti locali.
Limite alle ronde: la Corte Costituzionale si è pronunciata sui giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nei confronti della disposizione introduttiva delle cosiddette “ronde” di cittadini, contenuta nella legge in materia di sicurezza pubblica n. 94/2009. Con la sentenza 226/2010, i giudici hanno bocciato, in parte, la normativa sulle c.d. ronde prevista dal pacchetto sicurezza del 2009, dando il via all’impiego di cittadini (non armati) al fine di segnalare eventi che possano arrecare danni alla sicurezza urbana, dichiarando, altresì, illegittimo l’impiego delle ronde nelle situazioni di disagio sociale. In pratica via libera alle ronde solamente sul fronte della sicurezza urbana ma non per un loro intervento in situazioni di disagio sociale. La Consulta ha, quindi, bocciato (seppur in parte) uno dei capisaldi del pacchetto sicurezza, ossia la possibilità che i sindaci si avvalgano di cittadini non armati per segnalare alle forze dell'ordine situazioni critiche. I sindaci possono avvalersi dell’aiuto dei volontari per un'attività di mera osservazione e segnalazione che qualsiasi cittadino potrebbe svolgere attraverso la denuncia di reati perseguibili d'ufficio; ma quello che le ronde non possono fare è occuparsi di disagio sociale. Secondo la Corte, si tratta infatti di interventi di politica sociale riconducibili alla materia dei servizi sociali ritenuta di competenza legislativa regionale residuale. L’obiettivo di monitorare e porre rimedio al disagio sociale non può, quindi, rientrare tra le funzioni delle ronde. (Manuela Rinaldi/A.L.)
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