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PEC: rinviata la scadenza del 29 novembre per le società

Pec delle società, niente sanzioni. L'impossibilità da parte dei gestori di posta elettronica certificata di fornire gli indirizzi, a causa del concentrarsi di tutte le richieste da parte delle aziende negli ultimi giorni, ha spinto il ministero dello sviluppo economico a mettere nero su bianco, con la circolare prot. 0224402 diffusa ieri, che chi non rispetterà il termine fissato dalla legge al 29 novembre non verrà comunque sanzionato. L'entrata a regime del sistema sanzionatorio è rinviata dunque a data da definirsi, ovvero a quando la situazione si sarà regolarizzata, e comunque non prima di fine anno.

Ancora almeno un mese di tempo, quindi, per poter adempiere a quanto disposto del decreto legge 185/08: secondo il sesto comma dell'art. 16, infatti, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (era il 29 novembre 2008) «le imprese, già costituite in forma societaria [_], comunicano al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata». La violazione della disposizione citata, differentemente però da quanto previsto per enti pubblici e professionisti, avrebbe determinato con certezza l'applicazione di esplicite sanzioni. Ciò perché l'art. 2630 c.c. punisce «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese [_] con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro» (importi recentemente dimezzati dallo Statuto delle imprese).

La proroga, nei fatti, della scadenza del 29 novembre 2011 è stata introdotta ricorrendo non a una modifica normativa bensì a una interpretazione, la cui autorevolezza lascia pochi dubbi sul suo effettivo seguito, che si fonda sull'art. 3 della legge 689/81: «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Il ministero dello sviluppo economico sostiene, ossia, che la concentrazione di migliaia di richieste di caselle certificate a ridosso della scadenza (segnalata da parte degli stessi gestori abilitati) rende impossibile configurare in capo ai rappresentanti legali delle società, vista la sopravvenuta difficoltà di avere una Pec funzionante in tempi rapidi, il presupposto soggettivo (cioè il dolo o la colpa) richiesto dalla legge per comminare la sanzione.

La scelta di considerare come «corretto adempimento» anche la comunicazione effettuata entro il 31 dicembre 2011 appare necessaria anche considerando i dati di InfoCamere. Alla data del 24 novembre 2011 erano state comunicate più di 1.300.000 Pec, mancavano ancora all'appello quindi circa il 50% delle società iscritte (ossia quasi un 1.200.000 soggetti). Nonostante il sistema telematico del Registro delle imprese abbia retto molto bene allo «tsunami» di comunicazioni (425 mila nei primi quattro giorni di questa settimana), garantendo pure il normale flusso delle ordinarie pratiche camerali, era ormai inverosimile il rispetto della scadenza prevista dalla legge.

Ricordiamo, infine, come lo stesso ministero dello sviluppo economico abbia chiaramente precisato, con la circolare 3645/C e il parere prot. 0223761 (si veda ItaliaOggi di ieri), il perimetro degli obbligati. Si tratta delle società di persone, delle società di capitali, delle società cooperative e delle società estere con sedi secondarie in Italia; sono da ricomprendere nell'elenco anche quelle in stato di liquidazione ma non in fallimento; comunicazione necessaria, inoltre, pure per le società sottoposte a concordato. La persona concretamente chiamata ad adempiere sarà il rappresentante legale dell'ente, anche mediante incarico a un professionista ex art. 31, comma 2-quinquies, della legge 340/00. (Italia Oggi)

Inserito da Golfonetwork mercoledì 30 novembre 2011 alle 11:26


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