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Vibonati: interrogazione Gruppo Consiliare di minoranza

Al Sig. Sindaco  - Comune di VIBONATI - Sede
Al Responsabile del Settore - Comune di VIBONATI - Sede
All'Ispettorato del Lavoro di Salerno
Corso Garibaldi,  142/D - 84123 Salerno
All'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Via Di Ripetta, 246 - 00186 ROMA (RM)

Oggetto: affidamento temporaneo servizio spazzamento e taglio, pulizia spiaggia e specchio d'acqua antistante l'arenile periodo 28.05.2012-31.08.2012 - Importo €. 38.986,20 - Determina n. 25 del 23.05.2012.

I sottoscritti, Giudice Luigi, Agostino Vincenzo, Brusco Giovanni e Finizola Vincenzo, in qualità di Consiglieri di Minoranza del Comune di Vibonati (SA), titolari di un diritto soggettivo pubblico,
premesso che
- con determina n. 25 del 23.05.2012 a firma del Responsabile, sono stati direttamente affidati, mediante convenzione, i servizi in oggetto alla COOPERATIVA SOCIALE SATURNO ONLUS S.c.a., tipo B per la fornitura di risorse umane, come da specchietto annesso;
- la legge n. 381/1991, all'art. 5 - primo periodo, consente agli Enti pubblici, in deroga alla disciplina dei contratti della P.A., di poter stipulare CONVENZIONI con le Cooperative di cui all'art. 1 - comma 1, lett. b) per la fornitura di servizi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 - comma 1 (….."invalidi fisici, psichici e sensoriali …… i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare …..);
considerato che
- in tema di servizi pubblici è inderogabile e prescrittiva l'osservanza dei principi di trasparenza, di proporzionalità, di parità di trattamento, di rotazione, tutti riconducibili al principio di imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;
- anche il ricorso all'Istituto della Convenzione, mediante l'affidamento diretto (l'art. 5 - Legge 381/91 come pure l'invocato art. 125 - comma 11) non esime l'Amministrazione dall'obbligo di adottare criteri che garantiscano adeguate regole procedimentali (obbligo di motivazione rispetto ai principi di trasparenza e di rotazione, al fine di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti lavorativi solo con alcune imprese), per cui non a caso avevano fatto richiesta (prot. n. 6940 del 17.08.2011; prot. n. 870 del 02.02.2012; prot. n. 2635 del 06.04.2012),  senza successo, di istituire un albo, aperto, di operatori economici distinto per categorie, da cui poter attingere a garanzia dei principi sopraenunciati;
- la Cooperativa SATURNO (sede amministrativa a Benevento) è stata già destinataria, più volte, di affidamenti diretti da parte del Comune di Vibonati (cfr. la determina n. 44 del 05.05.2011, per il servizio di manutenzione e custodia del cimitero dal 01.05.2011 al 31.12.2011 (a tutt'oggi?); la determina n. 154 del 21.12.2011 di contestuale impegno e liquidazione di €. 4.000,00 per lavori di completamento e sistemazione delle aiuole presso il cimitero comunale, etc.); la determina n. 60 del 16.06.2011 per l'affidamento diretto per il servizio di spazzamento e taglio, pulizia spiaggia e specchio d'acqua antistante l'arenile per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2011, dall'importo pari ad €. 31.549,50 oltre IVA, pur essendo stata esclusa in sede di gara, sotto forma di RTI con altra cooperativa, per le medesime categorie di lavoro (verbale di gara del 19.04.2011);
- ancora con atto n. 135 del 29.08.2011 la Giunta Municipale individuava, direttamente, la cooperativa SATURNO partner per un progetto, intitolato "Lavoro? …… non perché sono disabile";
- quanto al principio di proporzionalità, inteso come rispetto dell'equilibrio tra obiettivi da perseguire e mezzi utilizzati, questo non viene osservato in quanto la tipologia dei lavori (pulizia dello specchio d'acqua antistante l'arenile, etc.) mal si concilia con  l' impegnare e reclutare le risorse umane di cui all'art. 4 - comma 1 della Legge 381/1991 se non con pregiudizio, da una parte, della qualità del servizio e, dall'altra, della sicurezza e dell'incolumità degli svantaggiati, comprimendo e sacrificando, inoltre, il principio di concorrenza e di non discriminazione in danno di altri potenziali contraenti;
- che la determina in questione (n. 25 del 23.05.2012) è illogica e contraddittoria a proposito delle modalità di affidamento laddove si fa menzione alla Legge n. 381/1991, da una parte e l'art. 125 - comma 11, dall'altra, di cui al precitato "specchietto" contenuto all'interno della menzionata determina n. 25/12;
- tutti i precitati affidamenti non  indicano né motivano come l'Amministrazione si è determinata ad individuare la predetta cooperativa senza pregiudicare i principi innanzi menzionati (come lo provano gli affidamenti, tutti diretti e senza motivate ragioni concentrati nell'anno 2011).
Tanto premesso,
chiedono
- di trasmettere l'elenco delle persone assunte di cui all'art. 4 - comma 1 per effetto dell'art. 5 - Legge 381/91, riferite agli affidamenti di cui alle prefate determine n. 60 del 16.06.2011 e n. 25 del 23.05.2012;
- copia del contratto relativo, ovvero copia della convenzione regolarmente sottoscritta;
- copia di eventuale progetto di inserimento per le persone svantaggiate indicante il numero, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, nonché i piani individualizzati;
- copia dei provvedimenti di eventuali atti di autotutela e/o di eventuali inadempimenti contrattuali rispetto alla condizionalità, ovvero alla osservanza dei requisiti che hanno consentito l'individuazione del contraente;
- copia-attestato del DURC, atteso che nella determina n. 25/2012 di affidamento manca l'esplicito riferimento datato.
Si prega di comunicare gli atti relativi al seguente indirizzo:
GIUDICE LUIGI, capo gruppo, fax 0973/301424 - e-mail: lgiudice@live.it
Cordialità

Vibonati lì 11.06.2012
IL GRUPPO DI MINORANZA

Inserito da Golfonetwork sabato 16 giugno 2012 alle 08:06


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